Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia - art. 2 comma 9-bis L. 241/1990

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

L’art. 2 comma 9-bis della legge 241/1990 stabilisce che “L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".

Il successivo comma 9-ter stabilisce che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.”.

Pertanto, in caso di inerzia o ritardo nel rilascio del provvedimento, il privato può attivare il potere sostitutivo, richiedendo l'intervento del soggetto a cui è stato attribuito.

Questa Amministrazione, con la Deliberazione Giunta Comunale N. 36 del 17/03/2023, ha individuato i seguenti soggetti titolari di poteri sostitutivi

Soggetto inadempiente                                                Responsabile sostitutivo

1) Responsabile di ufficio/procedimento      ==>     Posizione Organizzativa   delegata o, in mancanza, il Dirigente di Settore

2) Posizione Organizzativa                               ==>     Dirigente di Settore

3) Dirigente di Settore                                       ==>     Direttore Generale o, in mancanza, Segretario Generale

 

L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al titolare del potere sostitutivo, in ragione della tipologia del procedimento e del responsabile del procedimento individuato (esempio se il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio Occupazione suolo, l’esercizio del potere sostitutivo sarà esercitato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico).

Il link all’elenco dei procedimenti amministrativi è il seguente

Portale Trasparenza - Città di Reggio Calabria - Tipologie di procedimento

E’ possibile utilizzare l’apposita modulistica, inoltrandola:

  • tramite pec all'indirizzo  protocollo@pec.reggiocal.it
  • tramite posta a: Comune di Reggio Calabria, Piazza Italia.
  • Direttamente al bollo di entrata presso il Comune di Reggio Calabria, Piazza Italia negli orari di apertura dello sportello.


Ufficio di Segreteria Generale

Data di creazione: 13/11/2023
Data di ultima modifica: 13/11/2023