Agenzia d'Affari - Impresa Funebre

Unità organizzativa responsabile: SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO

Note

Descrizione
L’attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l’esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all’organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;

e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

f) eventuale gestione di case funerarie.

Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti dalla l.r.n.48/2019, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Impresa funebre

I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla l.r. n.48/2019, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell’apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi. Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all’ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.  Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l’attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge. 

Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati

La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, L.r. 48/2019 contiene l’autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre, è esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell’impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) un qualsiasi mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un’apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell’abitacolo può essere effettuato all’esterno dell’impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) un responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.

 

I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete.

Settore
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive

Uffici responsabili e contatti
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive

Responsabile Dott.ssa Giuditta Margherita Nunnari

Tel: 0965 362 4122 4121

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

 

Ricevimento: LUN-MER-VEN dalle ore 10:00 alle 12:00

                     MAR dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Termine di conclusione
La SCIA ha efficacia immediata. L'Amministrazione verifica la sussistenza o meno dei requisiti entro 60 giorni. In caso di carenza dei documenti, può chiedere di integrare con sospensione del procedimento di 30 giorni. In caso di vizi insanabili o insanati, l'Amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di diffida alla rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla Scia.

Il procedimento si conclude con la chiusura positiva della pratica ed il rilascio del certificato attestante il possesso dei requisiti previsti per l’impresa funebre.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

Costi per l'utenza
Diritti di Segreteria di euro 25.80

C.C.  63140404 intestato al Comune di Reggio Calabria-Suap (Causale: Diritti di Segreteria)

 

Nel caso in cui si richieda il certificato di idoneità igienico sanitaria della rimessa è necessario aggiungere versamento a favore dell’Asp competente (Versamento di € 17,87 sino a 50 MT - € 26,80 sino a 100 MT a cui si aggiungono € 8,83 per ogni 50 MQ in più – a favore ASP RC (IBAN IT66Z0100516300000000218050)

Documenti / Modulistica
ALL_3_-_dichiarazione possesso requisiti per il servizio ad altre imprese
Allegato-1 comune possesso requisiti impresa
Allegato-2-comune dichiarazione possesso requisiti generale
RIMODULAZIONE ASP- POSSESSO REQUISITI
Legge regionale 29 novembre 2019 n. 48

L'istanza deve essere presentata sul portale Impresa in Un giorno.

Documenti obbligatori:

-  documento di identità

- dichiarazione sostitutiva di cert. antimafia

- ricevuta versamento diritti segreteria

- autocertificazione possesso dei requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati richiesti dalla l. r. 48/2019 (allegato 1)

- dichiarazione sost. attestante il possesso dei requisiti generali ai sensi art. 9 c. 4 l.r. 29.11.19 n. 48 (allegato 2)

- allegato elaborato 1 e 2 richiesto dall'Asp “denominato rimodulazione”

- atto costitutivo o statuto se trattasi di società

- contratto di locazione registrato o titolo di proprietà della sede legale attività

- agibilità locali e categoria catastale

- relazione tecnica e planimetria sede attività

- tabella delle operazioni con tariffe relative alle prestazioni offerte in cui viene precisato che il corrispettivo relativa alla parte del servizio funebre è attualmente esente da iva in conformità all’art. 10 del dpr 26-10-72 n. 633

autorimessa

- certificato di idoneità Asp

- certificato agibilità

- planimetria e relazione tecnica

- certificato prevenzione incendi se superiore a 300 mq o s  i mezzi sono più di n. 9

- autocertificazione del titolare della rimessa che non ha apportato modifiche dal rilascio di idoneità

- richiesta nulla osta asp idoneità locali autorimessa (allegato 3)

mezzi funebri

- indicazione del numero mezzi con: proprietà’ o in leasing, targa, marca e modello 

- attestato asp  idoneità sanitaria in corso di validità per ogni mezzo

- autocertificazione attestante il possesso di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre (titolare o concessionario)

servizio funebre

- copia del contratto debitamente registrato con altre imprese per il servizio funebre

- dichiarazione possesso dei requisiti tecnico organizzativi per svolgere la cerimonia funebre in quanto in possesso di almeno due auto funebri e sei operatori assunti con regolare contratto di lavoro (titolare o concessionario)

subingresso

- atto notarile (se successione) scrittura privata (subingresso)

- dichiarazione che nulla è mutato nella rimessa o nell'attività

Data di creazione: 24/10/2023
Data di ultima modifica: 13/11/2023