Internet Point / Phone Center

Unità organizzativa responsabile: SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO

Note

Descrizione
La Segnalazione Certificata relativa all'attività di internet point e/o phone center, redatta ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., può essere impiegata per comunicare l'apertura, il trasferimento di sede, la modifica ovvero la cessazione dell'attività sopracitata.

L'installazione di apparecchi terminali per le comunicazioni anche telematiche è regolamentata dall'art. 7 D.L. 27.07.2005 n. 144 convertito nella Legge n. 155 del 31/07/2005.

Un internet point o cybercafé o internet café è un luogo dove si può utilizzare un computer con accesso ad internet a pagamento a tariffa oraria o a minuti.

Un phone center (spesso collegato ad attività di internet point) è invece un'attività di servizio dove sono messi a disposizione del pubblico:

- apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche (come apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici);

- servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie che permettono di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche denominata VOIP).

Entrambe le attività devono offrire un servizio di telecomunicazioni. Non sono considerate phone center e internet point tutte quelle attività in cui i gestori, pur mettendo a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (come telefoni, apparecchiature internet, ecc.) non hanno come oggetto principale un’attività di telecomunicazioni (per esempio, bar, alberghi, pizzerie).

Se l’attività di Internet Point o Phone Center viene svolta non come attività prevalente (dunque secondaria) e voglia hotspot in modalità wireless, occorre specificare che

a) se il segnale rimane all’interno dei locali, il titolare non deve comunicare nulla all’Ispettorato Territoriale (attività secondaria pura)

b) se il segnale si estende all’esterno soggiace alla disciplina dell’attività prevalente e dunque è chiamato a compilare allegato 9 n.q. di wireless internet provider.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per phone center - internet point al SUAP come previsto dal Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.

La SCIA deve essere presentata al SUAP che la inoltrerà all’Ispettorato Territoriale di Reggio Calabria del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale è possibile rivolgersi per maggiori informazioni o chiarimenti.

L'apertura di una attività di fornitura di servizi di phone center, internet point o fax è soggetta a dichiarazione di inizio attività da inoltrare all'Ispettorato, con la seguente documentazione:

1.    Domanda come da allegato 9  all'art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche

2.    Certificato del Casellario Giudiziale del rappresentante legale o un'autocertificazione di assenza di carichi pendenti, con relativa fotocopia di un documento di riconoscimentoo

3.    Autocertificazione iscrizione alla Camera di commercio con nulla osta antimafia.

Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

 

La dichiarazione è necessaria solamente se l'attività di fornitura al pubblico dei suddetti servizi è quella prevalente dell'impresa. I soggetti esenti dall’obbligo di presentazione della dichiarazione per l’ottenimento dell’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi e reti di comunicazione elettronica di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/03 sono individuati dalla Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/03/CONS del 15/4/2003

 

Nel caso si tratta di attività principale o di attività secondaria in modalità ‘wireless internet provider’ è necessaria l’iscrizione al Registro operatori della comunicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)  entro 60 gg. dalla presentazione della SCIA (Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Settore
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività produttive

Uffici responsabili e contatti
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive

Responsabile Dott.ssa Giuditta Margherita Nunnari

Tel: 0965 362 4122 4121

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

 

Ricevimento: LUN-MER-VEN dalle ore 10:00 alle 12:00

                     MAR dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Termine di conclusione
La presentazione della SCIA consente di iniziare o modificare subito l’attività.

L'Amministrazione verifica la sussistenza o meno dei requisiti entro 60 giorni. In caso di carenza dei documenti, può chiedere di integrare con sospensione del procedimento di 30 giorni. In caso di vizi insanabili o insanati, l'Amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di diffida alla rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla Scia.

Esito e ricorso

Il procedimento si conclude con la chiusura positiva della pratica.

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnazi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

Costi per l'utenza
Diritti di Segreteria di euro 25.80

C.C.  63140404 intestato al Comune di Reggio Calabria-Suap (Causale: Diritti di Segreteria)

Documenti / Modulistica
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Per aprire, subentrare o modificare l’attività è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

Documenti Obbligatori:

- documento di identità

- dichiarazione sostitutiva di cert. antimafia

- ricevuta versamento diritti segreteria

- atto costitutivo o statuto se trattasi di società

- contratto di locazione registrato o titolo di proprietà della sede legale attività

- agibilità locali e categoria catastale

- relazione tecnica e planimetria sede attività

- attestazioni e/o asseverazioni redatte da tecnici abilitati attinenti al rispetto delle norme urbanistico – edilizie, igienico sanitarie, di prevenzione incendi, di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, di sicurezza e di impatto acustico

- autorizzazione generale rilasciata dall'Isp. Territoriale di Reggio Calabria del Ministero dello Sviluppo Economico l. 30.07.2010 n. 122 (solo se si tratta di attività principale)

- numero impianti installati

subingresso

- atto notarile (se successione) scrittura privata (subingresso)

- dichiarazione che nulla è mutato o alcun cambio di destinazione d’uso

Data di creazione: 24/10/2023
Data di ultima modifica: 13/11/2023