Installazione apparecchi automatici per intrattenimento

Unità organizzativa responsabile: SETTORE 8 - SVILUPPO ECONOMICO - CULTURA - TURISMO

Note

Descrizione
Il gioco lecito può essere esercitato, all'interno di esercizi commerciali (negozi di qualsiasi tipo) o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione, soltanto previo rilascio di una licenza, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, da parte del Comune dove sono situati i locali.

Ai sensi dell’art. 86 co. 3 lett. c) del Tulps, “…per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o al secondo comma o di cui all’art. 88 ovvero per l’installazione (…) in circoli privati, è necessaria la licenza del questore”. Pertanto, all’interno di tali attività l’esercizio del gioco lecito è soggetto a istanza ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90.

Si considerano giochi leciti:

(art. 110 c. 6 del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (ciascuna non superiore a cento euro), collegati obbligatoriamente alla rete telematica dell'A.A.M.S. per la gestione del gioco lecito, nei quali l'elemento aleatorio convive con l'abilità del giocatore;
(art. 110 c. 7 lett. a) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità, che distribuiscono, immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica (gadgets, orologi), come le gru o le pesche - verticali od orizzontali - di abilità;
(art. 110 c. 7 lett. c) del Tulps) gli apparecchi da intrattenimento che non distribuiscono premi, basati sulla sola abilità del giocatore - ad es. i videogiochi in cui lo scopo è ottenere la semplice ripetizione della partita;
giochi a carte e da tavolo, biliardo, bocce: non sono soggetti al limite numerico ma, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del Tulps, costituiscono “pratica di gioco”;
gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-box), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l’accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. “ticket redemption”) – tutti rientranti nell’art. 110 co 7 lett. c) bis;
altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe – rientranti nell’art. 110 co. 7 lett. c) ter.
Negli esercizi che non sono già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del Tulps, l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito – e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del Tulps - sono soggette a domanda. 

Esercizi dove possono essere installati i giochi leciti
Possono installare apparecchi da intrattenimento – secondo i parametri numerico - quantitativi stabiliti nel Decreto Direttoriale Aams 27/07/2011 :

- gli esercizi ove si svolgono attività commerciali in genere;

- i circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235 che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate agli associati.

Requisiti soggettivi
Per attivare le apparecchiatura di gioco lecito, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali indicati agli artt. 11 e 92 del Tulps - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011 - "Nuovo Codice Antimafia". Se l'attività sia esercitata in forma di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per le rispettive forme sociali. E' inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui agli artt. 11, 92 del Tulps - R.D. 18.6.1931 n.773 a carico dei soggetti specificamente previsti per ogni singola tipologia di impresa dall’art. 85 del DLgs. n. 159/2011.

Limiti

La Regione Calabria ha approvato una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico, contenuti negli articoli 16 e 54 della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018, e ss.mm.ii. Fra i vari interventi, vi è quello relativo a rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili. È prevista una distanza minima di 300 metri (elevata a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti) degli esercizi commerciali rispetto ad una serie di “luoghi sensibili”: scuole, centri di formazione, luoghi di culto, ospedali, impianti sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, istituti di credito e sportelli bancomat, compro oro e stazioni ferroviarie. Escluse da queste limitazioni le tabaccherie, a condizione che gli apparecchi di gioco siano collocati “nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare” e non siano posti “in aree separate dall’area di vendita”. I titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi a quanto previsto entro i 12 mesi successivi (diventati 24 con le modifiche della legge n. 51 del 2018, prorogati a 48 mesi con la legge n. 1 del 2020. Con ulteriore modifica normativa, il termine per adeguarsi è stato fissato al 31 dicembre 2022).

Settore
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive

Uffici responsabili e contatti
Settore Sviluppo Economico - Servizio Attività Produttive

Responsabile Dott.ssa Giuditta Margherita Nunnari

Tel: 0965 362 4122 4121

Pec: protocollo@pec.reggiocal.it

 

Ricevimento: LUN-MER-VEN dalle ore 10:00 alle 12:00

                     MAR dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Termine di conclusione
La presentazione della SCIA consente di iniziare o modificare subito l’attività.

L'Amministrazione verifica la sussistenza o meno dei requisiti entro 60 giorni. In caso di carenza dei documenti, può chiedere di integrare con sospensione del procedimento di 30 giorni. In caso di vizi insanabili o insanati, l'Amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di diffida alla rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla Scia.

Esito e ricorso

Il procedimento si conclude con la chiusura positiva della pratica e l’inoltro della Tabella dei Giochi Proibiti.

La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnazi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

Costi per l'utenza
Diritti di Segreteria di euro 25.80

C.C.  63140404 intestato al Comune di Reggio Calabria-Suap (Causale: Diritti di Segreteria)

Documenti / Modulistica
--


Per aprire, subentrare o modificare alle attività in parola è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allegando i documenti integrativi utilizzando i moduli presenti nella sezione modulistica.

Percorso telematico: "Intrattenimento, divertimento, attività artistiche e sportive" → "Lotterie, scommesse, case da gioco" → "Giochi leciti, sale bingo, scommesse, video lottery (VLT) e/o installazione di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento".

 

Documenti Obbligatori:

- documento di identità

- dichiarazione sostitutiva di cert. antimafia

- ricevuta versamento diritti segreteria

- atto costitutivo o statuto se trattasi di società

- contratto di locazione registrato o titolo di proprietà della sede legale attività

- agibilità locali e categoria catastale

- relazione tecnica e planimetria sede attività con indicazione numero slot e mq area

- numero slot installate ( 2 sino a 15 mt- 4 sino a 30 mt- 6 sino a 100 mt. - oltre  100 mq )

- perizia giurata  in cui il tecnico dichiara la corretta distanza di 500 mt dai luoghi sensibili a partire dal punto di accesso dei locali (per tabacchi → attestazione circa il controllo visivo dell’area)

- autorizzazione del noleggiatore e titoli autorizzatori (distributore -noleggiatore) art.86/3comma

- nullaosta di distribuzione, di esercizio, attestato di conformità rilasciato dal monopolio di stato per la messa in esercizio per ogni singolo apparecchio ( esercente)

- ricevuta o licenza di esercizio (monopolio per tabacchi, scia per bar, licenza edicola, ecc.)

subingresso

- atto notarile (se successione) scrittura privata (subingresso)

- dichiarazione che nulla e’ mutato sul numero di slot e relativa collocazione

cessazione

-visura agenzia entrate attestante data cessazione

Data di creazione: 24/10/2023
Data di ultima modifica: 13/11/2023